Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
Consorzio Pro Loco COLLINARE APS
ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE
Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali in vigore, l’Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata “Consorzio Pro Loco COLLINARE APS” e di seguito chiamata Consorzio.
Il Consorzio rappresenta una articolazione periferica sul territorio di competenza dell’UNPLI Friuli Venezia Giulia – APS di seguito denominata UNPLI FVG e opera nel rispetto di quanto previsto nello statuto e nel regolamento dell’UNPLI FVG e dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e secondo i principi della legislazione regionale e nazionale di riferimento.
Il Consorzio ha sede legale in Colloredo di Monte Albano, Piazza Castello 7.
L’eventuale trasferimento della sede all’interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.
ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITA’ – DURATA
Il Consorzio riunisce le Pro Loco regolarmente affiliate all’UNPLI e all’UNPLI FVG e rientranti nell’area di competenza consortile.
Il Consorzio, soggetto di diritto privato, svolge la sua attività attraverso la collaborazione resa gratuitamente e volontariamente da parte degli associati appartenenti alle Pro Loco consorziate e può assumere personale qualora fosse necessario al raggiungimento degli scopi.
Il Consorzio non ha finalità di lucro. Gli associati operano secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci. Il Consorzio è apolitico e apartitico.
Il Consorzio condivide le finalità a cui si ispira l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed in particolare UNPLI FVG.
La durata del Consorzio è illimitata.
ART. 3 – SCOPI
Il Consorzio svolge attività a favore delle Pro Loco aderenti con i seguenti scopi:
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promuove il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorisce la collaborazione con altri Consorzi e con l’UNPLI FVG;
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gestisce e organizza l’attività di consulenza, supporto, servizio e formazione a favore delle associate di comune accordo con l’UNPLI FVG;
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può promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e promozione delle tradizioni locali;
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può gestire un ufficio di informazione ed accoglienza turistica;
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può promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere enogastronomico, che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i prodotti tipici, in collaborazione e senza interferire con le iniziative delle singole associate; nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili;
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può pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali;
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può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali;
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può promuovere la cultura della solidarietà tra le associate mediante iniziative di sostegno, coordinamento e promozione di programmi comuni, anche mediante l’assistenza fiscale amministrativa delle associate, nel rispetto delle normative vigenti;
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rappresenta gli interessi delle Pro Loco associate nei confronti degli organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati che operano a livello comunale o del territorio di competenza.
Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
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interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
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organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
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organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera k del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il Consorzio può inoltre esercitare, a norma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 4 – ASSOCIATI
Sono associati del Consorzio non meno di 7 Pro Loco APS iscritte all’UNPLI e all’UNPLI FVG operanti nel territorio di competenza definito dall’UNPLI FVG.
Gli associati hanno diritto:
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a partecipare alle Assemblee;
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ad essere elettori ed eleggibili in relazione alle elezioni sociali;
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a frequentare la sede sociale;
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a partecipare alle attività ed iniziative del Consorzio;
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ad avere un’adeguata informazione sull’attività del Consorzio.
È prevista espressamente l’assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Gli associati devono:
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rispettare le norme statutarie e i regolamenti;
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inviare al Consorzio nei tempi stabiliti i bilanci preventivi, consuntivi e l’elenco delle attività;
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versare la quota associativa annuale.
La qualità di associato si perde:
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per scioglimento della Pro Loco;
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per perdita della qualifica di Pro Loco associata all’UNPLI e all’UNPLI FVG;
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per espulsione, deliberata, previo parere vincolante del Consiglio dell’UNPLI FVG, per gravi motivi morali, come l’inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari, violazione dello statuto sia del Consorzio che dell’UNPLI e dell’UNPLI FVG.
I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio Direttivo del Consorzio.
Avverso tali decisioni l’interessato, al quale va data comunicazione del provvedimento con P.E.C. o raccomandata A/R, può proporre ricorso entro 30 giorni dall’avviso presentando controdeduzioni all’Assemblea degli Associati.
Non sono ammessi associati con carattere di temporaneità.
La qualifica di associato ed i diritti sulle quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.
ART. 5 – ORGANI
Sono organi del Consorzio:
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l’Assemblea degli Associati;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente;
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il Collegio dei Revisori dei Conti;
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l’Organo di controllo (se previsto).
ART. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità delle Pro Loco consorziate e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente statuto e ai regolamenti che obbligano gli associati.
L’Assemblea è composta dal Presidente del Consorzio o suo delegato, da due associati di ogni Pro Loco associata ed in regola con il tesseramento dell’anno di competenza. Ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’assemblea Ordinaria è convocata, almeno una volta all’anno, dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio:
a) quando egli ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
c) dietro richiesta di almeno un terzo delle Pro Loco associate.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ordine del giorno dell’adunanza e deve essere spedito a tutti gli associati, a mezzo posta elettronica, prioritariamente P.E.C., almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
Compete all’Assemblea Ordinaria:
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eleggere il Presidente del Consorzio;
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eleggere il Consiglio Direttivo;
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eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
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nominare l’eventuale Organo di controllo;
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definire la quota associativa annuale;
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approvare il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione morale del Presidente;
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approvare gli indirizzi generali e programmatici;
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l’esclusione degli associati per valido motivo.
Compete all’Assemblea Straordinaria:
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deliberare sulle modifiche statutarie;
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deliberare su argomenti di carattere straordinario previsti dalla normativa vigente e/o riguardanti il patrimonio;
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deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato all’inizio dei lavori.
L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
L’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima convocazione, è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
L’Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle modifiche allo statuto è valida con la presenza della metà più uno degli associati. Tale Assemblea non può prevedere una seconda convocazione.
Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal verbalizzante, il quale deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati con tempestività.
All’Assemblea può partecipare il Presidente dell’UNPLI FVG o suo delegato senza diritto di voto.
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di amministrazione del Consorzio ed è composto dal Presidente del Consorzio e da un numero di componenti, minimo 6 e massimo 12, stabilito dell’Assemblea. In tal caso, dopo aver fissato il numero, si procede all’elezione in Assemblea con voto segreto; ogni Pro Loco associata può candidare un solo nominativo.
In casi eccezionali e non continuativi possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, eventuali rappresentanti di enti pubblici o associazioni del territorio di competenza.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all’Assemblea.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
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approvare la proposta del Presidente di nomina del Vice Presidente;
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nominare il Segretario su proposta del Presidente;
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redigere il programma annuale delle attività, il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo;
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attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
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predisporre i regolamenti interni al Consorzio;
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deliberare eventuali rimborsi agli associati che hanno operato per il Consorzio;
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conferire e revocare deleghe e procure;
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deliberare la stipula di convenzioni;
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assumere personale dipendente;
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prendere atto di nuove associate nel proprio territorio di competenza regolarmente iscritte all’UNPLI e all’UNPLI FVG;
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deliberare l’assunzione di finanziamenti e/o aperture di credito per il funzionamento e l’attività del Consorzio, con esclusione di quelli concernenti beni immobili che sono di competenza dell’Assemblea;
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deliberare la convocazione dell’Assemblea stabilendo luogo, data, ora e ordine del giorno;
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sottoporre all’approvazione dell'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche statutarie.
Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso da spedirsi a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima dell’adunanza, dal Presidente almeno quattro volte all’anno, quando lo ritenga opportuno, o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, è considerato decaduto e sostituito.
Il Consigliere decaduto sarà considerato tale anche dall’Assemblea degli Associati. La Pro Loco associata alla quale apparteneva il rappresentante decaduto deve nominare un nuovo rappresentante in seno all’Assemblea.
Per motivi d’urgenza, sono ammesse convocazioni tramite telefono con preavviso di almeno ventiquattro ore.
ART. 8 – PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea con la maggioranza semplice dei voti e deve essere associato da almeno tre anni di una delle Pro Loco associate.
Il Presidente dura in carica quattro anni, può essere eletto per non più di due mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea.
In caso di assenza del Presidente la sua funzione è esercitata dal Vice Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e lo rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Sono compiti del Presidente:
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dirigere il Consorzio;
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convocare il Consiglio Direttivo;
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proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente;
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proporre al Consiglio la nomina del Segretario;
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firmare gli atti sociali che impegnano il Consorzio;
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stipulare i contratti e le convenzioni;
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sovrintendere all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio;
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rappresentare in sede legale il Consorzio.
Nel caso di votazioni terminate in parità, il voto del Presidente ha validità doppia.
Il Presidente ha la responsabilità generale di curare l’osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Consorzio e delle associate; assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed alla gestione del Consorzio; è il responsabile della conservazione della documentazione del Consorzio.
In caso di dimissioni del Presidente è compito del Vice Presidente convocare entro 30 giorni un’apposita Assemblea elettiva per la elezione del nuovo Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impossibilità temporanea a svolgere le funzioni.
ART. 9 – IL SEGRETARIO
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare il Segretario anche al di fuori dei membri dello stesso.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea senza diritto di voto; cura la redazione dei verbali; può assolvere anche il compito di Tesoriere.
Al Segretario il Consiglio può delegare funzioni amministrative.
ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori qualora nominato è costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea degli Associati anche tra i non associati. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo o qualora venga eletto l’organo di controllo, con effetto immediato.
Il Collegio elegge tra i propri membri un Presidente e ha il compito di:
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esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale ed ogni atto attinente la gestione economica e finanziaria del Consorzio;
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verificare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo e riferire all’Assemblea con relazione scritta e firmata.
I membri del Collegio possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o morte, subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non fosse possibile si provvederà alla elezione del nuovo componente alla prima Assemblea utile.
ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO
La nomina dell’Organo di controllo da parte dell’Assemblea degli Associati, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Ai componenti l’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 12 – RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Le risorse economiche con le quali il Consorzio provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
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quote e contributi degli associati;
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eredità, donazioni e legati;
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contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
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contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
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entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
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proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
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proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
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altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell’inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.
ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea.
Tale rendiconto deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno seguendo i criteri previsti dalla legislazione vigente in materia e portato a conoscenza degli associati con adeguata trasparenza e pubblicità.
Il Consorzio ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale non potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste.
Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione dei revisori e la relazione morale del Presidente, unitamente alla delibera assembleare di approvazione, sono inviati entro 30 giorni all’UNPLI FVG.
ART. 14 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consorzio dovrà tenere:
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il libro degli associati;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
ART. 15 – COMMISSARIAMENTO
Il Consorzio potrà essere commissariato da parte dell’UNPLI FVG:
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qualora il rendiconto consuntivo non venga approvato entro i termini dell’art. 6;
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in caso di mancato rinnovo degli organi statutari nei termini previsti dall’art. 7;
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qualora il numero degli associati scenda al di sotto di otto.
ART. 16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole dei 3/4 degli associati e previo parere vincolante dell’UNPLI FVG. Dopo la liquidazione delle pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza del Consorzio o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.
All’entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che il Consorzio deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
ART. 17 – INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
La candidatura a Presidente e la figura del Vice Presidente devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere persone fisiche;
b) essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere in conflitto di interesse con le finalità sociali del Consorzio.
La carica di Presidente di Consorzio è incompatibile con:
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incarichi in pubbliche Amministrazioni di livello regionale o provinciale, mentre a livello comunale l’incompatibilità è riferita alla carica di Sindaco;
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la carica di Presidente e Vice Presidente dell’UNPLI FVG.
L’Assemblea del Consorzio, con apposito regolamento o atto deliberativo, può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.
ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio:
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alle norme del Codice Civile;
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alle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia;
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agli Statuti e regolamenti dell’UNPLI Friuli Venezia Giulia – APS e dell’UNPLI;
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alle leggi vigenti in materia di APS e di enti del terzo settore.
ART. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente Statuto entra immediatamente in vigore, al momento della sua approvazione.